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#FREESHARING: legalizzazione del filesharing

Questo è il testo dell’iniziativa dei cittadini europea ai sensi del Regolamento (EU) 211/2011 e del Regolamento (EU) 2019/788.

Titolo:

Libertà di condividere

Obiettivi:

Legalizzare la condivisione attraverso reti digitali, per fini personali e senza scopo di lucro,di file contenenti opere e altri materiali tutelati da diritto d’autore, diritti connessi e diritto sui generis del costitutore di banche di dati, al fine di bilanciare questi diritti degli autori e degli altri titolari di diritti con il diritto alla scienza e alla cultura di chiunque.

Oggetto, obiettivi e contesto:

Con quest’iniziativa si chiede l’adozione di un atto legislativo che preveda un permesso di diritto d’autore, diritti connessi e diritto sui generis del costitutore di banche di dati per persone fisiche che condividono file attraverso reti digitali per fini personali e senza scopo di lucro.

La condivisione di file ha inizio nel 1999 con Napster e negli anni le tecnologie hanno abilitato la condivisione distribuita (o peer-to-peer) di file in modalità sempre più efficienti (Gnutella, Freenet, BitTorrent, ecc.).

Sin dall’inizio le principali società titolari di diritti si sono opposte all’uso delle tecnologie di condivisione per le opere e gli altri materiali tutelati da diritto d’autore, diritti connessi e diritto sui generis del costitutore di banche di dati ed oggi il diritto è sostanzialmente conforme alle loro aspettative.

Ma resta aperta una domanda: è giusto che diritto d’autore, diritti connessi e diritto sui generis del costitutore di banche di dati vietino la condivisione di opere ed altri materiali?

Il diritto d’autore, i diritti connessi e il diritto sui generis del costitutore di banche di dati dovrebbero favorire la diffusione della cultura, l’innovazione ed il progresso sociale.

Il diritto vigente, che impedisce la condivisione di fileche includono opere e altri materiali tutelati da diritto d’autore, diritti connessi e diritto sui generis del costitutore di banche di daticausa un pesante sacrificio alla libertà di scienza e di cultura previsto dall’art. 27 co. I della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo.

Il tema è ancor più rilevante oggi, dopo l’approvazione della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel Mercato Unico Digitale.

La direttiva ha un effetto paradossale: l’art. 17 agevola i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online nell’ottenere autorizzazione a diffondere contenuti tutelati dal diritto e quindi favorisce il loro ruolo di intermediari privilegiati e le loro pratiche di tecno-controllo e di profilazione dei cittadini; la condivisione di file, invece, non è permessa.

Con questa iniziativa si chiede che sia permesso ai cittadini direttamente di condividere attraverso reti peer-to-peer perché possano accedere alla scienza e alla cultura senza essere controllati e profilati: un atto legislativo dell’UE che lo consenta sarebbe perfettamente compatibile con la legislazione internazionale se i titolari dei diritti ricevessero un equo compenso.

È necessario mettere le persone e i diritti fondamentali al centro delle scelte politiche e legislative e quindi cambiare le norme che disciplinano la condivisione di file che contengono opere e altri materiali tutelati da diritto d’autore, diritti connessi e diritto sui generis del costitutore di banche di dati per abilitare il potenziale di libertà e di sviluppo sociale, culturale ed economico offerto dalle reti digitali.

Disposizioni rilevanti del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea:

Articolo 53, paragrafo 1articolo 62 e articolo 114.